la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
   1. La Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il
diritto al lavoro sancito dall'articolo 4  della  Costituzione  e  di
curare  la  formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai
sensi degli articoli 35 e 38 della  Costituzione,  nell'ambito  delle
proprie  competenze, in armonia con la legge statale n. 845 del 1978,
con il Programma regionale  di  sviluppo,  con  gli  indirizzi  della
Comunita' economica europea e con gli inverventi dello Stato ai sensi
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettua  azioni  di  formazione
professionale,  organizza servizi per l'informazione e l'orientamento
al lavoro, svolge attivita' di osservazione del mercato  del  lavoro,
sostiene l'occupazione con misure di politica attiva del lavoro.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  mirano a realizzare un
servizio alla persona, a promuovere l'occupazione  e  a  favorire  lo
sviluppo economico e sociale della comunita' regionale. Inoltre, essi
sono specificamente orientati a  favorire  l'accesso  al  lavoro  dei
disabili  e  di  coloro  che  si trovano in condizioni di particolare
debolezza sul mercato del lavoro.
   3.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 sono adottati in un quadro
programmatico unitario, secondo le modalita' previste dalla  presente
legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali,
culturali e produttive,  rispettando  e  valorizzando  il  pluralismo
degli apporti.
   4.  Le  azioni  formative  costituiscono  un servizio di interesse
pubblico e sono definite e realizzate in  maniera  integrata  con  il
sistema  scolastico  e con quello produttivo, nella prospettiva della
formazione continua e ricorrente.
   5.   Nel  processo  di  programmazione,  la  Regione  adotta  come
modalita' ordinaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli
interventi.