la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la legge statale n. 845 del 1978, con il Programma regionale di sviluppo, con gli indirizzi della Comunita' economica europea e con gli inverventi dello Stato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettua azioni di formazione professionale, organizza servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro, svolge attivita' di osservazione del mercato del lavoro, sostiene l'occupazione con misure di politica attiva del lavoro. 2. Gli interventi di cui al comma 1 mirano a realizzare un servizio alla persona, a promuovere l'occupazione e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunita' regionale. Inoltre, essi sono specificamente orientati a favorire l'accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati in un quadro programmatico unitario, secondo le modalita' previste dalla presente legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli apporti. 4. Le azioni formative costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono definite e realizzate in maniera integrata con il sistema scolastico e con quello produttivo, nella prospettiva della formazione continua e ricorrente. 5. Nel processo di programmazione, la Regione adotta come modalita' ordinaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi.